ACCESSO AL MODELLO 730/2026 PRECOMPILATO
Dal 30 aprile visualizzabili i dati della dichiarazione precompilata
Dal pomeriggio di giovedì 30 aprile sono visualizzabili, nell’apposita area riservata, i modelli delle dichiarazioni 730 e Redditi precompilati, con i dati dell’anno d’imposta 2025 in possesso dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole stabilite dal Provvedimento del 28 aprile scorso, n. 121879.
A partire dal 14 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi, accettando o modificando il precompilato. Ci sarà tempo fino al 30 settembre per inviare il modello 730 e fino al 2 novembre (il 31 ottobre è festivo) per trasmettere il modello Redditi.
Novità sulle detrazioni per oneri
Dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato facendo riferimento a due specifici indicatori:
- un valore fisso di detrazione, predeterminato sulla base del reddito complessivo dichiarato;
- un coefficiente parametrato alla situazione familiare del contribuente.
Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:
- 14mila euro di detrazioni per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100mila euro;
- 8mila euro di detrazioni per coloro che realizzano un reddito superiore a 100mila euro.
Il secondo fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se ve è un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se vi sono due figli fiscalmente a carico;
- 1 se vi sono più di due figli (3) o se ve ne è almeno uno con disabilità.
L’importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore del primo indicatore con il coefficiente del secondo indicatore.
Il tetto si applica solo ad alcune delle detrazioni spettanti, come le spese per interessi sui mutui stipulati dal 1/1/25, le spese per asili nido, istruzione, universitarie, veterinarie, per le assicurazioni stipulate dal 1/1/25, le erogazioni liberali ed i bonus edili per le spese sostenute dal 1/1/25. Vi sono altre spese che danni diritto alla detrazione d’imposta e che non soggiacciono alla limitazione di importo: si tratta delle spese sanitarie, degli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione in base a polizze stipulate fino al 31 dicembre 2024 e le rate successiva ai bonus edili per le spese sostenute fino al 2024, oltre a tutti gli oneri deducibili.
Se il contribuente ha sostenuto spese detraibili maggiori di 8.000 euro, ma il tetto applicabile è 4.000 euro (reddito > 100mila euro, senza figli), le spese eccedenti dovranno essere scartate, ma spetta al contribuente scegliere quali spese escludere in caso di superamento del massimale (circolare 6/E/2025). Le spese detraibili rientranti nel plafond possono dare, a parità di onere sostenuto, detrazioni differenti perché cambia l’aliquota di detrazione: oltre al generico 19% vi sono erogazioni liberali con bonus dal 26% al 35% e si sale al 36% per gli interventi edilizi o 50% se prima casa.
Nel compilare la dichiarazione dei redditi, quindi, va fatta particolare attenzione al “mix” di oneri da conteggiare, per minimizzare l’impatto restrittivo delle nuove disposizioni. Le spese per ristrutturazioni edilizie sono sempre le ultime da scartare, perché offrono il massimo beneficio possibile a parità di spesa (36% o 50% o più).
Vi è ancora un limite, in vigore dal 2020 e prevista dal co. 3-bis dell’art. 15 del Tuir, per coloro che conseguono redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro, che prevede un meccanismo di detrazione regressiva al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro.
A norma della circolare 6/E/2025 le due limitazioni si cumulano e vanno calcolate sia sul limite di importo, che sulla detrazione decrescente fino all’azzeramento, diventando doppiamente penalizzanti. Per i contribuenti con redditi sopra i 120mila e fino a 240mila euro, ai fini della determinazione delle detrazioni scomputabili dall’imposta, dovranno applicare entrambe le disposizioni. Dare precedenza ai bonus edilizi che non decrescono sopra 120.000 euro di reddito.
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Come accedere al modello 730 precompilato
E’ possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.
Il contribuente può consultare la dichiarazione precompilata in vari modi:
- direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- conferendo delega ad un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia, o in alternativa inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia;
- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. Da ricordare che il sostituto d’imposta può accedere ai documenti solo se dal Mod. 770, relativo all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
In tal caso, il contribuente può presentare il Mod. 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata. Inoltre, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
Le informazioni contenute nel 730 precompilato
Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni che i datori di lavoro e gli enti esterni hanno inviato all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2025 e riguardano il seguente elenco, non esaustivo:
Nella precompilata 2026 sono riportati anche:
Inoltre la precompilata tiene conto delle informazioni comunicate dall’Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l’assegno unico e universale.
L’Agenzia delle Entrate utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Detraibili solo le spese mediche tracciabili
Si ricorda come dal 2020, la predisposizione della dichiarazione precompilata nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
L’unica eccezione è costituita dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che possono essere detratte anche pagate in contanti.
Prenotazione per il servizio 730
Per prenotare il servizio 730 e Dichiarazione Redditi telefonare al numero 0173.296.720 o inviare una mail a: redditi@ansaldisrl.it
Per visualizzare il foglio di raccolta dati per i Redditi e l’IMU, si veda anche: l’elenco dei documenti
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web https://www.studioansaldi.it/web/
29/04/2026